STATUTO COMITATO

TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

E’ costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice Civile, un comitato non riconosciuto che ha lo scopo di promuovere la rigenerazione dell’Area Produttiva Nord della città di Parma (ad oggi denominata SPIP) ed aree ad essa limitrofe, attraverso attività coordinate per l’individuazione di strategie condivise di sviluppo sostenibile, di valorizzazione e cura dell’area, di promozione dei servizi comuni alle realtà economiche insediate, nonché di sostegno alla ricerca, alla formazione e al welfare delle donne e degli uomini che operano nell’area, favorendo la relazione con il territorio e il confronto tra Enti Pubblici e privati.

Il Comitato assume la denominazione di Comitato per la rigenerazione dell’Area Produttiva Nord della Città di Parma.

Il comitato ha la sede legale nell’area presso la società OPEM SPA, in Parma, Via della Cooperazione n° 1 e ha durata fino al 31/12/2050.

Trascorso tale termine, l’assemblea straordinaria dei promotori potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle finalità.

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ART. 2

Il Comitato ha lo scopo di promuovere scenari strategici condivisi dalle realtà economiche ivi operanti in un’ottica di sviluppo sostenibile per l’area e di favorirne la realizzazione, con la finalità di un continuo e progressivo miglioramento della vivibilità per gli utenti della stessa.

Sarà compito del Comitato identificare e promuovere progetti finalizzati a:

favorire la riconoscibilità dell’area sul territorio, l’orientamento interno e l’identificazione degli spazi privati e collettivi

migliorare la sicurezza della mobilità pedonale, ciclabile e su ruote

mettere in sicurezza le aree del quartiere anche attraverso il controllo degli accessi

riqualificare il verde e gli spazi pubblici

valorizzare una rinnovata identità del comparto a vantaggio delle aziende insediate e capace di attrarre nuove realtà economiche

promuovere l’elaborazione di un nuovo nome per l’area e di una immagine coordinata coerente con gli obiettivi del progetto strategico

offrire servizi collettivi e di welfare aziendale condivisi

favorire attività per una fruizione degli spazi anche oltre gli orari lavorativi

attivare un coordinamento che possa sviluppare nel tempo la progettualità integrata in un percorso progressivo di sviluppo insediativo, ambientale e sociale dell’area

Il Comitato avrà il compito di confrontarsi con gli enti pubblici territoriali e promuovere la realizzazione di opere nell’area, tra le quali figurano a titolo esemplificativo:

il progetto Ecodistrict (ad esempio nella metodologica di sviluppo progettuale e nella scelta delle essenze arboree) con la finalità di coordinamento generale e promozione del progetto all’interno della candidatura al Green Capital Award del 2022 della città di Parma;

i progetti pubblici in corso sull’area quali rotonde, bretella autostrada/comparto, parcheggio su Asolana, la riqualificazione delle ‘vasche di espansione’ del sistema raccolta acque bianche interne al comparto

in particolare, sentiti gli Uffici Comunali e gli Uffici della Bonifica, verificare l’attuazione degli accordi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche e condominiali del comparto, in ordine al riconoscimento delle responsabilità di cura e della possibilità di operare trasformazioni

E’ fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per raggiungere il proprio scopo il Comitato si interfaccerà con enti Pubblici e Privati e potrà assumere tutte le obbligazioni necessarie.

TITOLO III

Promotori

ART. 3

Il numero dei promotori è illimitato.

Possono essere promotori del comitato tutte le persone fisiche, le società, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Comitato Esecutivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato.

Successivamente all’accettazione della richiesta, con versamento della quota associativa nei 10 giorni successivi all’accettazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di promotore a partire da tale momento. L’eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l’aspirante promotore potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

ART. 5

La qualifica di promotore dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;

a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato;

a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6

I promotori sono tenuti:

all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Comitato Esecutivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di promotore

ART. 7

La qualifica di promotore si perde con delibera del Comitato Esecutivo per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente. Il recesso da socio promotore può essere esercitato in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi per iscritto, almeno 30gg prima del recesso, al Comitato ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

ART. 8

L’esclusione sarà deliberata dal Comitato Esecutivo nei confronti del promotore:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato. Successivamente il provvedimento del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei promotori.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai promotori destinatari mediante lettera, mail o Pec.

I promotori receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 10

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi dei promotori;

b) oblazioni dei sottoscrittori;

c) eredità, donazioni e legati;

d) riserve formate con utili;

e) altre riserve accantonate;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

g) contributi da parte di terzi soggetti interessati;

h) bandi e finanziamenti pubblici;

i) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra i promotori durante la vita del Comitato né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 11

L’esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea dei promotori.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

TITOLO V

Organi del Comitato

ART. 12

Sono organi del Comitato:

a) l’Assemblea dei promotori

b) il Presidente

c) il Comitato Esecutivo

Assemblee

ART. 13

L’assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano del Comitato e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvedono i membri del Comitato Esecutivo.

ART. 14

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) emanazione del programma,

b) elezione del Presidente;

c) nomina dei membri del Comitato Esecutivo;

d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

e) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

f) approvazione di eventuali Regolamenti;

g) deliberazione in merito al rigetto e all’esclusione dei promotori.

ART. 15

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso mail o fax o posta ordinaria almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o i membri del Comitato Esecutivo lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno tre decimi dei promotori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei promotori con diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei promotori con diritto di voto.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i promotori in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni promotore può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore.

L’ Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei promotori. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Comitato Esecutivo non hanno voto.

ART. 17

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Comitato Esecutivo

ART. 18

Il Comitato Esecutivo è composto dai soggetti, nominati dall’Assemblea dei promotori fra i membri del Comitato; il numero degli organizzatori è determinato dall’Assemblea ed è compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 15.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Ai membri del Comitato Esecutivo non spetta alcun compenso per la loro funzione; spetta loro il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della loro funzione.

E’ prevista una idonea copertura assicurativa per i membri del Comitato Esecutivo.

Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell’attuazione delle deliberazioni assembleari.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico – finanziario;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all’Assemblea dei promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Il Comitato Esecutivo nomina il Vice Presidente e un Segretario.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

Le riunioni possono essere tenute anche in modalità telematica.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato Esecutivo, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Esecutivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

Presidente

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato.

Il Presidente, eletto dall’Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato consecutivo; ha il compito di presiedere la stessa nonché il Comitato Esecutivo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato Esecutivo, le presiede e coordina l’attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

Collegio Sindacale e revisore

Art. 21

Ove previsto dalla Legge o anche facoltativamente, è nominato Il Collegio Sindacale o un Sindaco Unico che, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea e, quando Collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, non promotori. Il collegio o il sindaco Unico resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, oltre ai compiti stabiliti dalla legge, deve controllare l’amministrazione del Comitato, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Ove previsto dalla Legge o anche facoltativamente, è nominato un Revisore legale o dei conti o una Società di Revisione iscritti nell’apposito registro.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’assemblea, all’atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART. 24

Qualsiasi controversia che insorgesse tra i promotori o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Parma.

Norma finale

ART.25

Per quanto non è espressamente contemplato